"""""""""SENTENZA N. 287
ANNO 2012
LA CORTE COSTITUZIONALE
(...)
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 11 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per
lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, promossi con autonomi ricorsi dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna,
Liguria, Umbria e dalla Regione autonoma Sardegna, (...)
2.— La presente
decisione ha ad oggetto unicamente l’impugnazione dell’art. 11 del citato
decreto-legge, il cui contenuto è il seguente: «1. I tirocini formativi e di
orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli
specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in
funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime. Fatta
eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti
in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati
ammessi a misure alternative di
detenzione, i tirocini formativi e di
orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi,
proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di
neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del
relativo titolo di studio. 2. In assenza di specifiche regolamentazioni
regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di
cui al comma che precede, l’articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il
relativo regolamento di attuazione».
3.— Le Regioni Emilia-Romagna, Liguria
ed Umbria, in termini analoghi, lamentano che le disposizioni impugnate violino
l’art. 117, quarto comma, Cost., in quanto, disciplinando i tirocini formativi e
di orientamento non curriculari, dettano una normativa che rientra nella materia
di competenza regionale residuale inerente la «istruzione e formazione
professionale».
(...)
3.— I ricorsi sono fondati. La giurisprudenza di
questa Corte ha chiarito che, dopo la riforma costituzionale del 2001, la
competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione
professionale «riguarda la istruzione e la formazione professionale pubbliche
che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia
mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in
relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i
quali vengano stipulati accordi» (sentenza n. 50 del 2005). Viceversa, la
disciplina della formazione interna – ossia quella formazione che i datori di
lavoro offrono in ambito aziendale ai propri dipendenti – di per sé non rientra
nella menzionata materia, né in altre di competenza regionale; essa, essendo
intimamente connessa con il sinallagma contrattuale, attiene all’ordinamento
civile, sicché spetta allo Stato stabilire la relativa normativa (sentenza n. 24
del 2007).
La giurisprudenza successiva ha avuto modo di precisare,
peraltro, che i due titoli di competenza non sempre appaiono «allo stato puro»
(così la sentenza n. 176 del 2010 in relazione al regime dell’apprendistato), ed
ha chiarito che il nucleo «di tale competenza, che in linea di principio non può
venire sottratto al legislatore regionale (…) – al di fuori del sistema
scolastico secondario superiore, universitario e post-universitario – cade
sull’addestramento teorico e pratico offerto o prescritto obbligatoriamente
(sentenza n. 372 del 1989) al lavoratore o comunque a chi aspiri al lavoro: in
tal modo, la sfera di attribuzione legislativa regionale di carattere residuale
viene a distinguersi sia dalla competenza concorrente in materia di istruzione
(sentenza n. 309 del 2010), sia
da quella, anch’essa ripartita, in materia
di professioni (art. 117, terzo comma, Cost.), nel quadro della esclusiva
potestà statale di dettare le norme generali sull’istruzione (art. 117, secondo
comma, lettera n, Cost.)» (così la sentenza n. 108 del 2012).
Il titolo di
competenza residuale ora richiamato si applica anche alla Regione Sardegna, in
virtù della clausola di maggior favore di cui al citato art. 10 della legge
cost. n. 3 del 2001.
4.— Ora, alla luce del menzionato, costante
orientamento di questa Corte, appare evidente che il censurato art. 11 si pone
in contrasto con l’art. 117, quarto comma, Cost., poiché va ad invadere un
territorio di competenza normativa residuale delle Regioni.
Il comma 1 della
disposizione, infatti, interviene a stabilire i requisiti che devono essere
posseduti dai soggetti che promuovono i tirocini formativi e di orientamento. La
seconda parte del medesimo comma, poi, dispone che, fatta eccezione per una
serie di categorie ivi indicate, i tirocini formativi e di orientamento non
curricolari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe
comprese, e possono essere rivolti solo ad una determinata platea di
beneficiari. In questo modo, però, la legge statale – pur rinviando, nella
citata prima parte del comma 1, ai requisiti «preventivamente determinati dalle
normative regionali» – interviene comunque in via diretta in una materia che non
ha nulla a che vedere con la formazione aziendale.
D’altra parte, che la
normativa in esame costituisca un’indebita invasione dello Stato in una materia
di competenza residuale delle Regioni è confermato dal comma 2 del censurato
art. 11, il quale stabilisce la diretta applicazione – in caso di inerzia delle
Regioni – di una normativa statale, ossia l’art. 18 della legge n. 196 del 1997
– peraltro risalente ad un momento storico antecedente l’entrata in vigore della
riforma costituzionale del 2001 – che prevede l’adozione di una disciplina volta
a «realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso
iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già
assolto l’obbligo scolastico».
(...)
è principio consolidato che il
titolo di competenza costituito dai livelli essenziali delle prestazioni – che
non individua una materia in senso stretto, quanto, invece, una competenza del
legislatore statale idonea ad investire tutte le materie (sentenza n. 322 del
2009) – «non può essere invocato se non in relazione a specifiche prestazioni
delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione
(sentenze n. 383 e n. 285 del 2005), mediante la determinazione dei relativi
standard strutturali e qualitativi, da garantire agli aventi diritto su tutto il
territorio nazionale in quanto concernenti il soddisfacimento di diritti civili
e sociali tutelati dalla Costituzione stessa» (sentenza n. 232 del 2011).
È
evidente, invece, che nel caso in esame si è fuori da simile previsione, e ciò a
prescindere da ogni valutazione in merito alle finalità perseguite con
l’intervento normativo statale.
6.— L’art. 11 del d.l. n. 138 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, pertanto, deve
essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117,
quarto comma, della Costituzione
(...)
11 dicembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella
MELATTI, Cancelliere
(...)"""""""""
venerdì 21 dicembre 2012
sabato 1 dicembre 2012
MINORI STRANIERI SENTENZA DEL TAR LIGURIA
Il TAR Liguria con sentenza n. 1441 del 15.11.2012 ha stabilito che è
illegittimo il diniego del permesso di soggiorno solo perchè sia
mancante il parere del Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del Lavoro. In particolare il caso riguarda un minore del Bangladesh arrivato a Roma e poi trasferitosi in Liguria.
Il Tar Liguria, con decisione 01441/2012 del 15/11/2012 ha accolto il ricorso: “atteso che, in linea di diritto, la disposizione invocata prevede che “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ……previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del presente testo unico; rilevato che, trattandosi di fase endoprocedimentale la relativa attivazione fa capo all’amministrazione procedente, anche in considerazione della formulazione della norma che non la pone direttamente quale onere autonomo dell’istante con conseguente applicazione dei principi generali in tema di procedimento; considerato che nella specie il diniego si fonda unicamente sulla mancanza del parere del comitato, cioè di quella fase endoprocedimentale attivabile dalla stessa p.a. nei termini predetti; ritenuto che all’accoglimento del gravame consegue l’annullamento dell’atto impugnato”.
In buona sostanza, l'interessato non può essere danneggiato dal fatto che vi sia stato un ritardo dell'attivazione del procedimento da parte della Pubblica Amministrazione competente (in questo caso, il MINISTERO DEL LAVORO).
P.S.:
si rammenta che l’art. 12, comma 20, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 135/2012, ha previsto che «a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali operano». Ed Il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo in regime di proroga, rientra tra tali enti, dunque le funzioni da esso svolte sono state trasferite alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Tar Liguria, con decisione 01441/2012 del 15/11/2012 ha accolto il ricorso: “atteso che, in linea di diritto, la disposizione invocata prevede che “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ……previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del presente testo unico; rilevato che, trattandosi di fase endoprocedimentale la relativa attivazione fa capo all’amministrazione procedente, anche in considerazione della formulazione della norma che non la pone direttamente quale onere autonomo dell’istante con conseguente applicazione dei principi generali in tema di procedimento; considerato che nella specie il diniego si fonda unicamente sulla mancanza del parere del comitato, cioè di quella fase endoprocedimentale attivabile dalla stessa p.a. nei termini predetti; ritenuto che all’accoglimento del gravame consegue l’annullamento dell’atto impugnato”.
In buona sostanza, l'interessato non può essere danneggiato dal fatto che vi sia stato un ritardo dell'attivazione del procedimento da parte della Pubblica Amministrazione competente (in questo caso, il MINISTERO DEL LAVORO).
P.S.:
si rammenta che l’art. 12, comma 20, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 135/2012, ha previsto che «a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali operano». Ed Il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo in regime di proroga, rientra tra tali enti, dunque le funzioni da esso svolte sono state trasferite alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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